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Biologi vaccinatori: il testo dell’accordo firmato da Onb e Ministero della Salute

di admin
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In relazione all’avviso della sottoscrizione del protocollo d’intesa per i biologi vaccinatori, siglato ieri dall’Onb e dal Ministero della Salute, pubblichiamo il testo integrale dell’accordo firmato.

Il Protocollo d’intesa definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento dei biologi nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19, che dovranno essere successivamente declinate a livello regionale anche in relazione alle diverse modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali, nonché alle modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata.

Va precisato che il Protocollo d’intesa non è immediatamente operativo poiché, a normativa vigente, i biologi non possono effettuare i vaccini.

In esso è, tuttavia, previsto l’impegno del Governo ad adottare uno o più provvedimenti di urgenza per consentire la possibilità di poter effettuare la vaccinazione contro il SARS-CoV-2 e prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall’esecuzione della vaccinazione da parte dei biologi.

Il Protocollo prevede, da un lato, la possibilità di consentire ai biologi di partecipare alle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 su base volontaria; è però necessario superare un apposito percorso formativo sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall’Istituto superiore di sanità.

Dall’altro lato, il Protocollo stabilisce che, qualora si rendesse necessario il reclutamento di ulteriori sedi di vaccinazione a causa della demografia del territorio, le Regioni e Province autonome potranno far ricorso anche ai laboratori di analisi accreditati con il SSN, pubblici e privati, i quali, se intenderanno aderire alla campagna vaccinale, dovranno darne comunicazione secondo i termini e le condizioni riportati nell’Allegato 1 al Protocollo stesso.

In tal caso dovrà essere assicurato che all’interno dei predetti presidi vi sia la presenza di personale medico e che l’esecuzione delle sedute vaccinali e il connesso iter tecnico-amministrativo avvengano conformemente a quanto stabilito nell’Allegato 2 al Protocollo, con particolare riguardo alla formazione dei biologi, ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini; alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti; al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 del 2021, in tema di trasmissione alle Amministrazioni territoriali dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate

Dal puto di vista delle risorse, viene stabilito che il compenso per ogni inoculazione è di 6,16 euro.

Nel caso di somministrazione dei vaccini presso laboratori di analisi accreditati con il SSN, pubblici e privati, è demandato ad appositi accordi con le Regioni e le Province autonome il riconoscimento, a favore dei predetti presidi, di eventuali ulteriori oneri relativi alle funzioni organizzative, al rimborso dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo, e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali stabiliti dalle stesse Amministrazioni territoriali.

 

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