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“Chi deve iscriversi all’Ordine?” Ulteriore chiarimenti per specializzandi, professori universitari e ricercatori

di Ufficio Stampa
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“Sono obbligato ad iscrivermi all’Ordine?”
Quante volte ce lo siamo chiesti? Ebbene sì: è proprio questa la domanda che ricorre più spesso. Proviamo a fare per l’ennesima volta chiarezza. E facciamola partendo da…altri tre quesiti che rivolgiamo direttamente a chi legge.

Sei uno specializzando? Allora vige l’obbligo d’iscrizione, ricordando che già per potersi iscrivere alla Scuola di specializzazione è necessaria l’iscrizione all’Ordine.

Sei un ricercatore? Operi presso un IRCCS (pubblico o privato), Arpa, ospedali (pubblici o privati), aziende, start up, IZP, laboratori (pubblici o privati) ecc. e/o sei un professore universitario ma svolgi anche solo una singola attività di Biologo all’interno dell’Università presente nell’elencazione prevista nell’art. 3 della legge 396/1967 e nell’art. 31 del d.P.R. 328/2001? Ebbene: vige l’obbligo d’iscrizione!!

OBBLIGO ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE

Seppur sia già stato chiarito da codesto Ordine con l’articolo pubblicato sul nostro sito dal titolo “Chi deve iscriversi all’Ordine? Ecco un doveroso chiarimento che non lascia spazio ad interpretazioni”, torniamo a ribadire, in questa stessa sede, con una nuova comunicazione, l’OBBLIGATORIETÀ dell’ISCRIZIONE all’ALBO PROFESSIONALE anche per i BIOLOGI SPECIALIZZANDI.

Così come tra l’altro precisa anche la direttiva della FNOB inviata a tutti gli ORDINI TERRITORIALI in data 11/06/2024:

Il già citato art. 5, comma 2, del lgs. CpS. 233/1946, applicabile anche ai Biologi a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, stabilisce che “per l’esercizio delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo Albo”; obbligo che, peraltro, era già previsto dall’art. 2 della legge 396/1967.

Il discrimine per verificare la ricorrenza dell’obbligo risiede nella natura delle attività svolte e non nella condizione giuridica in cui si trova l’operatore, per cui, qualora le attività in concreto praticate rientrino tra quelle che formano oggetto della professione di Biologo secondo l’elencazione contenuta nell’art. 3 della legge 396/1967 e nell’art. 31 del d.P.R. 328/2001, l’obbligo riguarda chiunque.

Ancora: l’attività formativa, come regolata dai vigenti regolamenti didattici ex dm 716/16, si concretizza in attività sia teorica che pratica, attraverso la partecipazione alle attività sanitarie tipiche del professionista e dell’unità operativa a cui gli specializzandi sono assegnati. Da ciò scaturisce l’obbligo di iscrizione all’Albo quale condizione per frequentare una Scuola di Specializzazione.

Inoltre la FNOB precisa:

– per il tramite dei propri uffici e con l’ausilio delle autorità preposte e di quelle vigilanti su tali ipologie di professionisti, attiverà presso i Ministeri competenti, le Università, le Scuole di Specializzazione e gli organismi ompetenti della Comunità Europea, un’opera di denuncia di sollecito affinché venga rispettata la normativa vigente.

Si ricorda che:

Per l’iscrizione all’Albo è necessario il possesso del titolo accademico valido per l’ammissione all’Esame di Stato per l’esercizio della professione di Biologo ed il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio di tale professione.

Attenzione: l’unica deroga, ma solo per i requisiti d’iscrizione all’Ordine, riguarda “i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica; i ricercatori universitari a tempo indeterminato (art. 6, comma 4, della legge 240/2010) ed a tempo determinato (art. 24, comma 1, della legge 240/2010) possono iscriversi all’Albo anche prescindendo dall’esame di abilitazione.

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