Le sentenze dicono, per la verità, una cosa abbastanza ovvia, e cioè che, laddove una norma (in questo caso una delibera di giunta della Regione Lombardia) richieda, come requisiti organizzativi in un laboratorio ai fini dell’accreditamento, la presenza di un TSLB (Tecnico sanitario di laboratorio biomedico) iscritto al relativo Albo, questa figura non può essere surrogata da un biologo, che non può essere assunto per svolgere mansioni di TSLB.
La sentenza è, secondo me, ben motivata e si sofferma molto anche sulla parziale sovrapposizione di funzioni (così come accade per ingegneri e geometri, avvocati e notai, ecc.). Ma, se per precisa scelta legislativa (legge 3/2018) quella dei TSLB è divenuta una professione regolamentata, nessun altro professionista – nemmeno il biologo – può surrogare la funzione che richiede l’iscrizione al relativo Albo.
Attenzione, la sentenza non dice che il TSLB è legittimato a svolgere in via esclusiva quelle mansioni, che sarebbero precluse al biologo, ma solo che se la normativa richiede un TSLB, il laboratorio si deve dotare di un TSLB e non di un biologo. Tuttavia la sentenza non aggiunge nessuna ulteriore competenza di autonomia professionale ai tecnici di laboratorio.
Sen. dott. Vincenzo D’Anna
Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi