Si ricorda a tutti gli iscritti all’Ordine Nazionale dei Biologi che dal 15 dicembre 2021 entrerà in vigore l’obbligatorietà della terza dose (o booster) per i professionisti sanitari.
Dal 151° giorno dopo la somministrazione della seconda dose (si intende dopo cinque mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario), in assenza della terza dose (o booster), il professionista sanitario, tra cui il biologo, risulterà inottemperante alla normativa vigente sull’obbligo vaccinale (come da Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172) e verrà sottoposto ad accertamenti da parte degli Ordini e dei Collegi professionali di appartenenza. Per coloro i quali dovesse essere rilevata l’inottemperanza, sarà disposto il provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione. Pertanto, i sospesi non potranno esercitare l’attività professionale e qualora dovessero svolgerla, si configurerebbe il reato di esercizio abusivo della professione (articolo 348 del Codice Penale).
Per quanto concerne, invece, coloro che dovessero fare richiesta di cancellazione dall’albo a seguito dell’obbligo di vaccinazione, si precisa che la cancellazione dall’albo determinerebbe l’immediata cessazione della possibilità di esercitare l’attività professionale. Così come già chiarito varie volte dal Ministero della Salute e dallo scrivente Ordine professionale, è fatto obbligo ai biologi, nella veste di categoria sanitaria, di iscriversi all’albo per poter esercitare attività per le quali sia prevista una delle specifiche competenze che la legge istitutiva riserva ai biologi. Tanto indipendentemente dal rapporto di lavoro e dalla tipologia dell’ente presso il quale si svolge l’attività, ovvero pubblica o privata. All’atto della richiesta di cancellazione, l’Ordine procederà alle opportune verifiche della cessazione dell’attività professionale da parte dell’iscritto. E nel caso in cui questa non dovesse essere cessata, si procederà alle segnalazioni alle autorità competenti in materia.